Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea a maggioranza relativa e a scrutinio segreto. È composto da un numero di consiglieri variabile in rapporto al numero degli iscritti all’Albo e dura in carica 3 anni.

Le attribuzioni del Consiglio Direttivo
L’ordinamento professionale dei medici veterinari attribuisce al Consiglio degli Ordini specifici compiti ed attribuzioni. Nel richiamare in tegralmente i contenuti di cui all’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946, le attribuzioni più salienti sono:

Tenuta dell’Albo
La tenuta dell’Albo costituisce l’attribuzione fondamentale anche per le implicazioni di carattere pubblicistico che ne derivano. Nell’ordinamento professionale, l’Albo assolve ad una funzione di certezza pubblica o legale, poiché attesta pubblicamente l’esistenza, nell’iscritto, delle competenze tecniche necessarie per l’esercizio della professione.
L’iscrizione all’Albo professionale costituisce un’autorizzazione ricognitiva da cui la legge fa derivare direttamente la legittimazione a svolgere l’attività professionale. Presupposto necessario per l’iscrizione all’Albo è il superamento dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione.
Il contenzioso in materia di iscrizione e di cancellazione dall’Albo (art. 9, D.P.R. n. 221/1950) rientra della competenza giurisdizionale della Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie, che ha sede presso il Ministero della Salute (art 17 D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946).

Potere disciplinare
Il potere disciplinare degli Ordini comporta, per il Consiglio degli stessi, il dovere di vigilanza sull’attività professionale degli iscritti all’Albo, compresi i revisori dei conti, al fine di assicurare e garantire il corretto e retto esercizio della professione. Connesso al potere disciplinare è lo svolgimento di un procedimento amministrativo contenzioso a carattere sanzionatorio, denominato procedimento disciplinare.
In tale procedimento, particolare rilievo assume l’accertamento dell’osservanza delle norme deontologiche, tanto da potersi affermare che la stessa potestà disciplinare degli Ordini è in funzione della tutela delle norme che attengono al comportamento degli Iscritti all’Albo.
Nel procedimento disciplinare l’ente professionale assume, oltre alla figura di giudice, anche quella di parte, in quanto il comportamento del professionista contra legem, viene ad essere in contrasto con i fini che l’ente persegue.
Avverso le decisioni dei Consigli degli Ordini è ammessa l’impugnativa, da parte dell’interessato o del procuratore della Repubblica, di fronte alla C.C.E.P.S.

Potestà normativa
In quanto ente pubblico autonomo ed indipendente, l’Ente professionale ha il potere di emanare regolamenti di attuazione e norme proprie a tutela del decoro e del prestigio dell’attività professionale. Trattasi normalmente di regole deontologiche dal contenuto prevalentemente etico, cui i professionisti sono tenuti a conformarsi, pena la sottoposizione al potere disciplinare degli Ordini stessi.

Orario di apertura al pubblico

dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00

Lunedì e Mercoledì dalle 16:00 alle 19:00

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