Secondo quanto previsto dall'art 2, comma 2 bis del decreto legge 31.08.2013, n. 101, conv. in legge 30.10.2013 n. 125, Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, gli Ordini Professionali non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance, né a dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).